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approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle

      Identico.


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politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2008, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2008, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
      4. Per l'anno finanziario 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte al capitolo 2827 nell'unità previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

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      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base relative ad investimenti le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
      6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «interventi per soccorsi», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'attività antincendi e di protezione civile.
      8. Per l'anno 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

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      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2008 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Amministrazioni ed Enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2008 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.